Con la Risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche il diritto di nuda proprietà, relativo ad attività estere di natura finanziaria ed altri ed investimenti esteri attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, va riportato nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.
A sostegno del proprio chiarimento, l’Agenzia ha richiamato la Circolare 45/E del 13 Settembre 2010 in cui, con interpretazione innovativa rispetto al regime precedente, si è ritenuto che le attività estere di natura finanziaria e gli altri investimenti esteri suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia debbano essere riportati sul modulo RW, non soltanto quando essi effettivamente producono redditi imponibili in Italia, ma anche nell’ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Questo è il caso, evidentemente, del diritto di nuda proprietà, che potrebbe essere ceduto a terzi separatamente dal diritto di usufrutto, e generare in questo modo una plusvalenza imponibile, oppure espandersi al momento dell’estinzione del diritto di usufrutto con possibilità di cessione o locazione dell’intero bene a terzi.
Il diritto di nuda proprietà va dichiarato in base al costo storico ad esso attribuito nell’atto costitutivo del medesimo, senza necessità di aggiornamento annuale. La risoluzione non precisa ma in caso di acquisto del diritto per successione per causa di morte, è ragionevole ritenere che si debba guardare al costo di acquisto del bene nella sua totalità, in capo al de cuius, ed attribuirne una quota proporzionale al diritto di nuda proprietà in ipotesi trasferito separatamente al diritto di usufrutto.
Il titolare del diritto di usufrutto per parte sua deve riportare sul modulo RW il valore del proprio diritto sussistente sul medesimo bene.