I dirigenti ed il personale d’impresa assegnati a filiali USA di imprese italiane sono esposti a rilevanti problematiche di fiscalita’ internazionale. Una di queste riguarda il trattamento fiscale di prestazioni di natura previdenziale o pensionistica privata, erogate in forma periodica o in un’unica soluzione (quali liquidazione e trattamento di fine rapporto), ricevute dal lavoratore dopo il rientro in Italia a fronte della cessazione del rapporto di lavoro presso la filiale americana. A questo riguardo la nuova convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, entrata in vigore il 1 gennaio 2010, innovando rispetto alla precedente convenzione del 1984 stabilisce (all’articolo 18, paragrafo 3) che nel caso in cui il beneficiario del trattamento pensionistico abbia trasferito la sua residenza in Italia dopo l’esaurimento del rapporto di lavoro presso la filiale negli USA, le erogazioni ricevute dopo il rientro in Italia ma maturate in relazione al rapporto di lavoro con la filiale negli USA sono imponibili esclusivamentre negli USA. Secondo la normativa fiscale interna americana, tuttavia, parte di tali erogazioni potrebbero essere esenti da imposta, nel caso in cui si riferiscano a prestazioni lavorative svolte al di fuori del territorio degli Stati Uniti, sebbene relativamente ad un rapporto di lavoro condotto alle dipendenze di una societa’ americana. In Italia, il diritto al percepimento di tali somme potrebbe dovere essere dichiarato sul modulo RW. In generale, in situazioni simili, prima del rientro in Italia e’ opportuno verificare quali saranno i flussi di reddito che avranno luogo successivamente al cambio di residenza, al fine di determinarne in anticipo il relativo regime fiscale con obiettivo quello della ottimizzazione dell’imposizione ed eventualmente del massimo risparmio di imposta e di assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi dichiarativi dovuti.